Corte di Cassazione e contratti bancari, Usura tassi moratori
La Cassazione ha espresso chiaramente la conseguenza civilistica della pattuizione della mora usuraria, esprimendo per l’ennesima volta, un indirizzo favorevole al mutuatario e prevedendo quindi l’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile.
L’Ordinanza della Cassazione n. 23192 del 4 ottobre 2017 ha stabilito un principio chiaro e ribadito nel corso degli anni (vedi Cassazione n. 350 del 2013, ma anche Cassazione degli anni precedenti e per ultima Cassazione Civile del 6 marzo 2017 n. 5.598) e cioè che se il tasso di mora pattuito superi il tasso soglia, il mutuatario, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1815 c.c., non dovrà più corrispondere nessun interesse all’istituto di credito, con il risultato che gli interessi già corrisposti alla banca gli dovranno essere restituiti o compensati sulle rate a scadere e in futuro non dovrà più corrispondere interessi sulle rate a scadere del mutuo.
Per verificare che il tasso di mora superi la soglia di usura fissata dalla Legge n. 108 del 1996 si dovrà andare a verificare semplicemente se il tasso di mora contrattuale superi effettivamente il tasso soglia stabilito al momento della stipula dal Decreto Ministeriale.
La Cassazione non ha mai stabilito, diversamente da quanto riportato da numerosissimi siti internet, che per la verifica dell’usura di un finanziamento, si debba considerare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e degli interessi di mora o si possa fare il cumulo degli interessi di mora con gli interessi convenuti.
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