Interessi moratori nella verifica usura, Tribunale di Lecco e contratti bancari, Tribunale di Lecco e banche,
Il Tribunale di Lecco con ordinanza del 28 Febbraio 2018 afferma che per l’esatta determinazione del T.E.G. vanno considerati, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione collegata all’erogazione del credito, tenendo conto anche degli interessi di mora e della commissione di estinzione anticipata.
Il non considerare gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le «commissioni» «remunerazioni a qualsiasi titolo» e «spese» praticate nei confronti dei clienti da parte degli istituti di credito è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del T.E.G.M. e dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della L.108/96.
In conseguenza a quanto suddetto, deriva l’obbligo, da parte del giudice, di disapplicare, ai sensi dell’art. 5 L.A.C., il Decreto del Ministero del Tesoro intitolato “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura”.
L’illegittimità del Decreto Ministeriale non comporta, però, la soppressione di qualunque difesa dalla pratica illecita dell’usura criminale tra privati: resta salva l’applicazione dell’art.3 della L. 108 del 1996 (Legge antiusura), in base al quale la sanzione prevista dall’art. 644 c.p. comma 1, nonché le conseguenze civilistiche dell’usura continuano a trovare applicazione nelle ipotesi in cui colui che presta denaro si fa promettere da un “soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi moratori nella verifica usura



