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  • Corte di Appello di Bari, 24/10/2025: Nullità di un mutuo per ripianare una precedente esposizione debitoria
20 Aprile 2026

Corte di Appello di Bari, 24/10/2025: Nullità di un mutuo per ripianare una precedente esposizione debitoria

Studio Caliendo
venerdì, 23 Gennaio 2026 / Published in News

Corte di Appello di Bari, 24/10/2025: Nullità di un mutuo per ripianare una precedente esposizione debitoria

Mancanza dell'onere della prova

Corte di Appello di Bari e contratti bancari, mutuo per ripianare una esposizione debitoria pregressa, esposizione debitoria, nullità finanziamento di ripianamento debiti, perizia econometrica mutuo, anatocismo su mutuo alla francese, risarcimento del danno

Corte di Appello di Bari, 24 ottobre 2025:

“Ancora, “In tema di illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici” (Cass. civ., Sez. III, 30/10/2009, n. 23059).

In applicazione di tale criterio, la S.C., nella pronuncia testè citata, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l’incendio sviluppatosi in un albergo e la morte di una donna che risiedeva in un appartamento situato nel medesimo edificio, disattendendo le conclusioni del perito nominato nel giudizio penale, il quale aveva sostenuto, sulla sola base delle patologie da cui era affetta la donna e dell’epoca del decesso, che quest’ultimo era stato accelerato dall’intenso trauma psichico provato a causa dell’incendio.

Infine, “In tema di risarcibilità del danno da fatto illecito, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili.

L’accertamento di tale nesso di causalità è riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi” (Cass. civ., Sez. III, 21/12/2001, n. 16163).

Orbene, se è vero, (come è vero), che la valutazione della sussistenza del nesso causale, deve essere effettuata “ex ante”, nella specie qui in esame, non si vede cosa possa addebitarsi alla banca, atteso che la inesistenza del debito di è emersa solo “ex post”.

Analoghe considerazioni vanno svolte, mutatis mutandis, anche con riguardo ai pretesi danni per la segnalazione alla Centrale rischi.

Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso sia i danni patrimoniali, sia quelli non patrimoniali”.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo per ripianare una esposizione debitoria pregressa

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