Tribunale di Latina – contratti bancari – mutuo solutorio nullo – mutuo per ripianare debiti pregressi – banca condannata mutuo solutorio – analisi mutuo solutorio – verifica mutuo
Tribunale di Latina, sentenza n. 2163 del 14 novembre 2024:
“Secondo l’insegnamento di legittimità, è noto come le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano dar vita, con uno o più atti, a diversi e distinti contratti che, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro, in funzione del risultato concreto unitariamente perseguito, con rapporto di reciproca dipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro o sugli altri, condizionandone non solo l’esecuzione ma anche la validità; in definitiva, l’esistenza di un collegamento di negozi in senso tecnico impone la considerazione unitaria della fattispecie, anche ai fini della nullità dell’intero procedimento negoziale per illiceità del motivo o della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. (ex multis: Cass. 26.3.2010, n. 7305; Cass. 4.3.2010 n. 5195, Cass. 10.7.2008 n. 18884). Orbene, sulla scorta della documentazione e delle deduzioni attoree, può ritenersi provato l’anzidetto collegamento negoziale tra il contratto di mutuo di credito fondiario in parola e i due c/c intestati alle società correntiste.
A tale riguardo la c.t.u. contabile espletata in corso di giudizio, come si è poc’anzi detto, ha acclarato che i saldi passivi dei due conti correnti era stati determinati in forza dell’addebito di poste illegittime a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissioni, riscontrando altresì un’ingente somma ripetibile a titolo di indebito in favore degli attori, così come che, al 20.5.2008 (data di stipula del mutuo), entrambi i c/c delle due società anziché in passivo avrebbero dovuto essere in attivo per ingenti importi (vd. all.ti c.t.u., chiarimenti dep. 30.7.2022, vd. all.ti file denominato “con spese e commissioni sconto_CC_1856772” pag. 156; file denominato CC_2639205_conto principale”, pag. 43).
In ragione di quanto sopra, pertanto, anche in ossequio ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di merito, il contratto di mutuo in parola si deve intendere stipulato in frode alla legge (…).
In sostanza, dunque, se il finanziamento fondiario è destinato al ripianamento di passività pregresse maturate in esito all’applicazione di clausole illegittime, come acclarato nel caso di specie, viene meno la causa (concreta) che ha indotto le parti ad addivenire alla pattuizione contrattuale, con conseguente nullità del contratto di mutuo, che si configura allorché i debiti preesistenti sono illeciti perché inesistenti e dunque non dovuti.
In ragione di quanto sopra, acclarato il collegamento negoziale e gli illegittimi addebiti sui due c/c conti correnti in parola, ne deriva la nullità del mutuo di credito fondiario inter partes e la condanna della Banca convenuta a restituire in favore degli attori le somme da questi versate da maggio 2008 ad agosto 2013 per capitale e interessi, pari a complessivi euro 42.803,46 (euro 679,42 per 63 rate pagate come da piano di ammortamento all. b al doc. 9 alla citazione), nonché le spese sostenute documentate per un totale di euro 882,80”.
Argomento dell’articolo: Mutuo solutorio nullo



