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La Corte Costituzionale, sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento, alla luce della Sentenza Lexitor.
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore nel caso di estinzione anticipata, (in pratica non sarà più necessario effettuare alcuna distinzione tra costi up front e costi recurring).
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, all’interpretazione della Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Sintesi dell’articolo: Corte Costituzionale e Lexitor



