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Il Tribunale Treviso, con sentenza n. 2678 del 21 dicembre 2017, ha affermato che in materia bancaria, “l’ordine del giudice di procedere con il tentativo obbligatorio di mediazione può ritenersi rispettato solo se alla riunione partecipa la parte od un suo delegato, unitamente al difensore”.
(…) “Per tale ragione, allorché innanzi al mediatore compaiano solo i difensori, anche se in rappresentanza delle parti, non può considerarsi esperito il tentativo di mediazione, venendo meno ogni possibilità che la ricerca della soluzione concordata sia effettiva”.
“Le eccezioni di natura processuale hanno un ambito di rilevabilità circoscritto al giudizio al quale attengono, sicché il procedimento di mediazione, sia per la sua finalità sia per le sue caratteristiche strutturali di fase autonoma, non è la sede deputata alla formalizzazione di eccezioni processuali relative al giudizio di opposizione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mediazione solo se partecipano le parti


