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  • Tribunale di Treviso, sentenza n. 2678 del 21/12/2017: in materia bancaria “tentativo di mediazione è rispettato solo se partecipano anche le parti”
20 Aprile 2026

Tribunale di Treviso, sentenza n. 2678 del 21/12/2017: in materia bancaria “tentativo di mediazione è rispettato solo se partecipano anche le parti”

Studio Caliendo
lunedì, 24 Settembre 2018 / Published in News

Tribunale di Treviso, sentenza n. 2678 del 21/12/2017: in materia bancaria “tentativo di mediazione è rispettato solo se partecipano anche le parti”

mancato assolvimento dell’onere della prova

Tribunale Treviso e banche, Mediazione solo se partecipano le parti, Anatocismo, anatocismo bancario, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario, interessi anatocistici, interesse bancario, atto di pignoramento verso terzi, perizia econometrica, perizia econometrica Milano, anatocismo mutuo alla francese, analisi leasing, perizia econometrica conto corrente, perizia carta revolving, anatocismo e usura carta revolving, analisi euribor indeterminato e manipolato, indeterminatezza mutuo Barclays indicizzato al franco svizzero, perizia derivati finanziari SWAP IRS, perizia mutuo Barclays

 

Il Tribunale Treviso, con sentenza n. 2678 del 21 dicembre 2017, ha affermato che in materia bancaria, “l’ordine del giudice di procedere con il tentativo obbligatorio di mediazione può ritenersi rispettato solo se alla riunione partecipa la parte od un suo delegato, unitamente al difensore”.

(…) “Per tale ragione, allorché innanzi al mediatore compaiano solo i difensori, anche se in rappresentanza delle parti, non può considerarsi esperito il tentativo di mediazione, venendo meno ogni possibilità che la ricerca della soluzione concordata sia effettiva”.

“Le eccezioni di natura processuale hanno un ambito di rilevabilità circoscritto al giudizio al quale attengono, sicché il procedimento di mediazione, sia per la sua finalità sia per le sue caratteristiche strutturali di fase autonoma, non è la sede deputata alla formalizzazione di eccezioni processuali relative al giudizio di opposizione”.

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mediazione solo se partecipano le parti

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