Tribunale di Benevento e contratti bancari, derivati finanziari a copertura
Il Tribunale di Benevento con sentenza n. 165 del 17 ottobre 2018 ha ridotto da quasi 3 milioni di euro a circa 200.000 euro il credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti di una società di Avellino.
Uno dei princìpi espressi dal tribunale è che i contratti derivati sono nulli se non svolgono una perfetta funzione di copertura, poiché gli interessi perseguiti non sono meritevoli di tutela giuridica.
Bisogna che ci siano delle correlazioni tra elementi dell’indebitamento e del contratto di copertura e tale correlazione “è stata ribadita anche dall’art. 2426 cc che qualifica come aventi causa di copertura quegli strumenti che abbiano una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura”, “pertanto, il derivato che non rispetti le condizioni stabilite dalla comunicazione Consob non può essere considerato nell’interesse del cliente e quindi viola sia l’articolo 21 del TUF sia l’articolo 26 del regolamento Consob 11522/1998, con la conseguenza che esso non è meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.”.
Inoltre, lo stesso tribunale, afferma la nullità della clausola degli interessi del contratto di mutuo a causa dell’ISC non corrispondente al valore contrattuale con la conseguente applicazione dell’art. 117 del TUB, specificando inoltre che ai fini della verifica dei tassi usurai vanno considerati anche i costi derivanti dalla stipula dei contratti derivati.
SINTESI DELL’ARTICOLO: derivati finanziari a copertura



