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Corte d’Appello di Milano, 02 novembre 2025, sentenza n. 2942:
“Nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento della carta revolving.
La Corte ritiene che il primo motivo d’appello principale è fondato.
Nelle more del giudizio è intervenuta la decisione del Supremo collegio che ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale la Corte ritiene di uniformarsi:
“Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all’emissione della carta di credito cd. “revolving”, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l’addebito di interessi, postula la necessità dell’iscrizione dell’emittente nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall’utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l’intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.
(…) La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest’ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.)8.
Vanno quindi disattese le censure di parte appellata.
Il contratto oggetto di causa va dunque considerato nullo.
Sulle somme ricevute in prestito saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, primo comma, c.c.
(…) accoglie l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell’art. 1284, primo comma, c.c.;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullo il contratto revolving sottoscritto con intermediario non iscritto nell’elenco Ufficio Cambi
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