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Corte di Appello di Milano, 04 giugno 2025:
“3. Nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento della carta revolving.
La Corte ritiene che il primo motivo d’appello principale è fondato.
Nelle more del giudizio è intervenuta la decisione del Supremo collegio che ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale la Corte ritiene di uniformarsi:
“Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all’emissione della carta di credito cd. “revolving”, che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l’addebito di interessi, postula la necessità dell’iscrizione dell’emittente nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall’utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l’intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (…).
La conclusione che deriva da tale ricostruzione è che “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest’ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale” (v. motivazione sent. cit.)
8.Vanno quindi disattese le censure di parte appellata.
Il contratto oggetto di causa va dunque considerato nullo.
Sulle somme ricevute in prestito saranno dovuti gli interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, primo comma, c.c.
La nullità di un contratto di finanziamento comporta infatti il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell’indebito;
ne deriva che deve essere restituito alla banca, anche mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c.
L’appello va accolto: in riforma della sentenza appellata, la Corte dichiara la nullità del contratto di finanziamento revolving, e il diritto di Parte 1 […] di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale ai sensi dell’art. 1284, primo comma, c.c.”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità dei contratti di carta revolving
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