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Il Tribunale di Roma, 20.03.2024 condanna la Banca IBL al rimborso di tutti i costi anticipati sia recurring che up front:
“La questione che si è posta all’interprete è stata quella di individuare quali fossero i costi suscettibili di riduzione, ovvero di stabilire se quest’ultima dovesse operarsi con esclusivo riferimento ai costi cd. “recurring”, ovvero alle spese e alle commissioni che maturassero a carico del consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto, o anche ai costi c.d. “up front”, i quali fossero stati invece sostenuti istantaneamente e fossero connessi all’attività svolta nella fase preliminare alla concessione del finanziamento.
In ordine all’efficacia nell’ordinamento interno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, ritiene il giudicante di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che reputa che la pronuncia abbia esplicato un’incidenza diretta sull’interpretazione dell’art. 125 sexies T.U.B., attuativo del richiamato art. 16 della Direttiva, data la sostanziale sovrapponibilità delle due disposizioni;
(…) Tutto quanto ciò considerato, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente di ottenere da parte della convenuta, in ragione dell’intervenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato inter partes, la restituzione di parte di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, sia up front che recurring.
Dunque, deve essere accolta la domanda della ricorrente e, conseguentemente, devono dichiararsi inefficaci gli articoli dei diversi contratti di finanziamento in esame, relativi al rimborso anticipato, con i quali è stato escluso il rimborso delle spese di commissione.
In forza di ciò, relativamente al quantum del rimborso, si rileva la correttezza del metodo di calcolo
adottato dalla parte ricorrente, ovvero il metodo proporzionale o pro rata temporis, sulla base del quale il risarcimento deve essere determinato esclusivamente tenendo conto del fattore tempo (…)”.