Tribunale di Roma e Contratti bancari – usura del finanziamento – art. 1815 c.c. – Usura per la capitalizzazione composta – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – anatocismo – piano di ammortamento alla francese e all’italiana – art. 117 e art. 125 TUB
Con sentenza n. 2188 del 08 febbraio 2021, il Tribunale di Roma riconosce un credito, in favore del mutuatario pari ad € 13.060,60 per l’usurarietà del finanziamento e stabilendo che, nel piano di ammortamento alla francese, è presente il regime finanziario della capitalizzazione composta.
Secondo il Giudice il piano di ammortamento alla francese non determina l’anatocismo, ma un problema diverso, che riguarda la presenza del regime finanziario della capitalizzazione composta, il quale “determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall’art. 1283 c.c.”
(…) “la capziosa sostituzione della legge dell’interesse semplice con quella dell’interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) – circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato – potrebbe comportare in caso di mancata pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione composta, anche la violazione dell’art. 117 TUB, che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione”.
(…) “alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all’art. 644, IV co., c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all’erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, insito nell’utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese), costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice.
(…) Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal CTU, va accertata l’usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione.
Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c., la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse”.
(…) “La gratuità del finanziamento in contestazione a seguito dell’accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse pattuito determina l’assorbimento di tutte le altre contestazioni sollevate dagli attori in ordine all’illegittima applicazione di interessi anatocistici, alla violazione dell’art. 117 TUB e alla difformità del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato, sicché neppure vanno prese in considerazione le altre ipotesi di ricostruzione del piano di ammortamento e del rapporto dare-avere elaborati in via subordinata dal CTU, mediante la sostituzione del regime di capitalizzazione a quello di capitalizzazione composta, oppure applicando gli interessi sostitutivi di cui all’art. 125 bis, comma 7 TUB”.



