Tribunale di Massa e Contratti bancari – Mutuo – Capitalizzazione composta e anatocismo – Regime finanziario della capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice – omissione – T.A.N. e T.A.E. – procedura esecutiva – sospensione – perizia econometrica mutuo
Il Tribunale di Massa con ordinanza del 04 maggio 2021 si espresso circa l’omissione contrattuale del regime della capitalizzazione composta.
“(…) In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”.
(…) “La rata, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all’atto della predisposizione del piano di ammortamento (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, id est nello scenario illegittimo prefigurato dall’art. 1283 c.c.), è già “caricata” degli interessi anatocistici, ma, attraverso l’anticipazione dell’incasso di tutti gli interessi maturati (di rata in rata sull’intera sorte capitale residua, oggetto di obbligazione non ancora esigibile, pertanto in deroga al disposto di cui all’art. 1282 comma 1 c.c.) e convenzionalmente “scaduti” (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale (con conseguente rallentamento dell’esecuzione del relativo obbligo restitutorio), con (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi sul capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall’art. 1283 c.c.”
“(…) Ulteriore profilo di rilevanza dell’indeterminatezza del tasso di interesse nei finanziamenti con rimborso graduale ed ammortamento in regime composto (cd. “alla francese”) è ravvisabile nel fatto che, con il piano di ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto al termine del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è pari (rectius, non è equivalente) al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), bensì superiore rispetto a quest’ultimo.
Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (…) emerge che in realtà il T.A.E. – vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento – al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (…) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta – risulta superiore (non finanziariamente equivalente) al T.A.N. indicato in contratto”.
“(…) Alla luce degli elementi di valutazione sin qui passati in rassegna, in conclusione, sussistono, ex art. 624c.p.c., gravi motivi ai fini della sospensione della procedura esecutiva”.
Sintesi dell’articolo: Capitalizzazione composta e anatocismo

