Tribunale di Siena e Contratti bancari – Commissioni di massimo scoperto nulle – commissioni di massimo scoperte – nullità per indeterminatezza – art. 117 TUB e art. 1346 cc
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 16 del 18 gennaio 2021, dichiara nulle le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza.
(…) “ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
(…) nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, in particolare né la base imponibile né la periodicità di determinazione (…)”.
Inoltre, vengono ritenute illegittime e, quindi, nulle il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria, laddove prive di pattuizione.
(…) “ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo da imporre al cliente, il che accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico: in mancanza di ciò, l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
(…) nel caso di specie la commissione di massimo scoperto è stata indicata solo con riferimento alla percentuale, mentre non risultano pattuite le modalità di calcolo, in particolare né la base imponibile né la periodicità di determinazione (…)”.
Inoltre, vengono ritenute illegittime e, quindi, nulle il corrispettivo su accordato e la commissione di istruttoria, laddove prive di pattuizione.



