Contratti bancari – Segnalazione illegittima in Centrale Rischi – Centrale Rischi della Banca d’Italia – cessione del credito – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – revoca anticipazione bancaria
Il Tribunale Roma, 11 gennaio 2021, si pronuncia in merito ad una illegittima segnalazione in Centrale Rischi e all’incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame.
“Tanto premesso, una recentissima sentenza della Suprema Corte ha stabilito il principio per il quale “L’art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v. Cass. n. 20495 del 29.9.2020).
È vero che l’art. 58 T.u.b. dispensa la Banca dall’onere di notifica della cessione, ma, a fronte della contestazione della reclamante soprattutto in relazione alla natura del rapporto ceduto, non può essere ritenuta sufficiente la dichiarazione della controparte contrattuale che si limita a fare riferimento ad un generico finanziamento per acquisto azioni.
(…) Permane, pertanto, in assenza del titolo contrattuale, l’incertezza in ordine alla cessione o meno del rapporto in esame. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio diretto a provare la legittimazione attiva giustifica l’accoglimento del reclamo ed assorbe ogni ulteriore contestazione ed eccezione.
Quanto al periculum in mora, gli elementi offerti dalla ricorrente appaiono sufficienti a giustificare la richiesta tutela cautelare.
Merita in particolare di essere evidenziata la circostanza che la revoca dell’affidamento bancario, in presenza di una attività imprenditoriale, appare effettivamente idonea ad arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile all’attività della ricorrente che si vede privata della possibilità di reperire la liquidità necessaria per la sua continuazione soprattutto in questo momento particolare di notoria crisi generale del mercato.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, considerato che – allo stato e tenuto conto della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare – la segnalazione del nominativo della reclamante nella Centrale Rischi della Banca d’Italia appare essere stata effettuata illegittimamente dalla reclamata, va ordinato alla resistente stessa di disporne la cancellazione in via provvisoria.
Le spese del presente procedimento, comprensive di tutto il procedimento cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.



