Tribunale di Firenze – contratti bancari – leasing- tasso leasing – tan e tae – usura – anatocismo – regime di capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice – indeterminatezza – art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su leasing – analisi leasing
Indeterminatezza del tasso leasing. Con sentenza del 17 marzo 2021, il Tribunale di Firenze revoca il decreto ingiuntivo, poiché il tasso nominale del leasing non corrisponde al tasso leasing contrattuale.
Innanzitutto, il Giudice ricorda che, in merito alla questione dell’onore della prova, “La banca deve dimostrare l’esistenza e la consistenza del preteso credito mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto”.
Per quanto riguarda il tasso nominale, invece, il C.T.U. afferma che “in definitiva, tutti i contratti analizzati indicano il solo Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo”.
“La Banca d’Italia, con provvedimento del 29/07/2009, sul contenuto del contratto di leasing prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”.
“Dalla lettura congiunta di tali disposizioni di legge e regolamenti consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione (come da definizione sopra citata), in luogo del tasso di interesse, debba ritenersi nullo ai sensi del comma VIII dell’art. 117 TUB, riportando un contenuto difforme da quello prescritto dalla Banca d’Italia”.



