Tribunale di Benevento – contratti bancari – Centrale Rischi – Cancellazione dalla Centrale Rischi – segnalazione – mancato preavviso – conseguenze – cancellazione – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su finanziamenti – analisi finanziamenti
Il Tribunale di Benevento, 18 agosto 2021 afferma che il mancato preavviso della segnalazione nella CR non comporta automaticamente la cancellazione della segnalazione.
“La reclamante assume di non essere stata preavvisata della segnalazione: e, in effetti, manca una prova che, antecedentemente alla prima segnalazione (unica che debba essere preceduta, se del caso, dall’avviso), un preavviso fosse stato comunicato.
L’art. 125, co. 3, T.U.B., in realtà, prevede tale adempimento unicamente in favore del consumatore, evidentemente ritenuto parte meno consapevole e tecnicamente preparata, rispetto a chi agisca nell’esercizio della propria attività professionale o d’impresa.
(…) Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza.
L’informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell’intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva.
(…) La legge, tuttavia, così come la circolare della Banca d’Italia, non prevedono quale sia la conseguenza dell’omissione.
La ratio del preavviso non può che consistere nel consentire al debitore di sollevare questioni intorno all’esistenza ed all’ammontare del debito, od alla sua capacità di pagarlo, o, addirittura, nel permettergli un adempimento che prevenga la segnalazione.
Non necessariamente, allora, la violazione del dovere di preavviso comporta, ipso facto, la cancellazione (e, invero, una delle tesi formatesi sulla questione è, addirittura, che il rimedio consista, piuttosto, nel risarcimento del danno): può reputarsi, infatti, che, ove, sia pur ex post, consti la sussistenza dei presupposti della segnalazione, quest’ultima non possa essere cancellata: giacché essa svolge una funzione socio-economica di primaria rilevanza, quella di consentire agli operatori del credito di comprendere se il possibile beneficiario di un mutuo, o comunque di un finanziamento, possa rimborsarlo: sì da ridurre i rischi di perdite, e di squilibri nel settore, appunto, creditizio.
Ove, invece, risulti che la segnalazione non dovesse essere eseguita, spetteranno tanto la cancellazione, quanto l’eventuale risarcimento del danno.
Non sembra, si dica subito, e come verrà argomentato nei successivi paragrafi, che all’omissione del preavviso possa, nel caso di specie, attribuirsi la concreta, specifica ed attuale lesione di un interesse giuridicamente chiaro e tutelabile.
(…) Il reclamo, in conclusione, dev’essere rigettato, per difetto di fumus boni juris: senza neppure che debba essere vagliato il requisito del periculum in mora”.
Sintesi dell’articolo: Cancellazione dalla Centrale Rischi



