Tribunale di Larino – contratti bancari – Mutuo fondiario – Indeterminatezza del mutuo – anatocismo – capitalizzazione interessi – usura sopravvenuta – indeterminatezza – regime finanziario della capitalizzazione composta e regime finanziario della capitalizzazione semplice – piano di ammortamento alla francese – anatocismo bancario – perizia giurimetrica – perizia econometrica – analisi del mutuo – perizia su mutuo – perizia anatocismo – perizia usura
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 378 del 19 luglio 2022 condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena a restituire € 11.200 per indeterminatezza del regime finanziario.
“Circa l’ulteriore addebito (…) secondo cui il contratto di mutuo non indicherebbe il regime finanziario degli interessi applicati, si deve ritenere che la questione della nullità della clausola per usurarietà sia assorbita dalla nullità per indeterminatezza della previsione contrattuale in punto di indicazione del tasso di interesse a cui fa riferimento la censura appena richiamata, eccepita dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio e, in ogni caso – rilevabile d’ ufficio (cfr. Cass SS UU n. 26242/14: “il giudice dinanzi al quale sia stata proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico motivo dedotto in giudizio”) Sul punto va evidenziato che l’applicazione della clausola predisposta dalla banca richiedeva una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali determinante l’applicazione di tassi di interesse diversi .
“(…) La mancata indicazione in contratto di mutuo del regime finanziario con cui è calcolata la rata costante comporta l’indeterminatezza della clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi (…) e ciò in quanto il contratto non specifica il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica (…) e quindi in assenza di tali indicazioni l’applicazione delle condizioni economiche previste in contratto può condurre all’individuazione di una pluralità di piani di ammortamento di importi delle rate fisse tra loro alternativi.
(…) Si può dichiarare nullità per la formula matematica contrattualmente applicata relativa ad un valore incerto che può dar luogo a soluzioni differenti.
Alla declaratoria di nullità segue la sostituzione di diritto della sola clausola nulla ex art 1284 3° co cc con quella che prevede la corresponsione degli interessi mediante applicazione del tasso ex art 117 tub ed in regime di capitalizzazione semplice, con conseguente condanna della Monte dei Paschi a restituire (…) la somma percepita a titolo di interessi in misura eccedente quella legale (cfr. ex aliis Trib. Viterbo n. 733/21 – Trib. Livorno n 973/18), quantificata in euro 11.284,14”.


