Tribunale di Taranto e contratti bancari – mutuo – Anatocismo nel piano di ammortamento alla francese – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – anatocismo – art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 796 del 29 marzo 2022, dichiara la non debenza delle poste anatocistiche, poiché il mutuo ha generato l’applicazione di interessi anatocistici illegittimi.
“Di contro, nell’ammortamento in capitalizzazione composta la quota di interessi compresa in ciascuna rata in scadenza viene conteggiata sul debito residuo “totale”, che include anche la componente in interessi maturata nelle rate precedenti (giuridicamente dovrebbe considerarsi scaduta e pagata).
La componente “anatocistica” è la risultante del procedimento di addizione degli interessi al capitale residuo precedente (formato di volta in volta sulla base della formula “capitale residuo precedente – rata di mutuo + interessi = capitale residuo attuale”); ciò comporta che gli interessi determinati per ogni rata, lungi dall’essere calcolati su un debito residuo di puro capitale, vengono computati su un capitale che è anche costituito dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti (…)”.
Quanto esposto dal ctu dà contezza dell’effetto anatocistico, che ha inciso sulla lievitazione del tasso (…) nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi, di fatto, vanno determinati in parte su sé stessi.
È emerso dunque, che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall’attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. (…)”.
Sintesi dell’articolo: Anatocismo nel piano di ammortamento alla francese e mancata pattuizione della capitalizzazione composta



