Tribunale di Prato – contratti bancari – Mutuo – Mutuo indeterminato e capitalizzazione composta – capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – mancanza indicazione regime finanziario – mancanza piano di ammortamento – indeterminatezza – perizia usura – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia tasso variabile – perizia Euribor – analisi tasso variabile
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 243 del 11 gennaio 2023 accoglie la richiesta secondo cui il mutuo deve essere ricalcolato al tasso sostitutivo legale.
“Rileva, in effetti, per la mancata specificazione del regime finanziario applicato nel regolamento contrattuale, l’assenza delle modalità di calcolo e di imputazione degli interessi, unitamente all’assenza del piano di ammortamento, la violazione dell’art.1283 c.c. e dell’art. 120 TUB, l’incongruenza e difformità dell’importo delle rate con il prezzo ex art. 1284 c.c.
In tale prospettiva, l’omessa indicazione in contratto di condizioni sostanziali quali il regime finanziario adottato, comportano l’applicazione dei tassi sostitutivi in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza, dovendosi concludere per la presenza di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato e che, di fatto, la parte mutuataria non era in grado di ricostruire adeguatamente la corretta rideterminazione degli interessi nel corso del rapporto, sempre suscettibile di modifiche automatiche al variare del riferimento Euribor”.
Tale valutazione, quindi, induce a ritenere che in concreto, nella complessiva ricostruzione del contenuto negoziale, permane un ineliminabile grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare che giustifica la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione dei tassi di interessi nella misura legale. Riscontrato tale profilo di indeterminatezza che si ripercuote sulla validità del contratto e delle singole clausole (sul punto, Cass. civ. ord., Sez. 6, num. 4321 Anno 2022), la richiesta dell’opponente di rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art. 117 e 125- bis del TUB deve essere in definitiva accolta.


