Tribunale di Padova – contratti bancari – conto corrente bancario – ricostruzione – Indispensabili estratti conto analitici – estratti conto giornalieri – estratti conto a scalare – estratti conto analitici – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Per il Tribunale di Padova, 02 gennaio 2024, non è condivisibile la tesi per cui gli estratti conto analitici sono sempre indispensabili.
“Va preliminarmente chiarito che la verifica contabile svolta dalla ctu risulta attendibile nonostante per un determinato intervallo temporale non siano stati depositati gli estratti conto analitici: non è infatti condivisibile la tesi per cui detti documenti sarebbero sempre e comunque indispensabili per qualsiasi accertamento contabile voglia condursi.
Nel caso concreto risultano infatti disponibili per l’intero periodo i riassunti scalari, il dettaglio degli interessi, delle spese addebitate e delle commissioni, con il dettaglio per il loro conteggio.
Detti documenti consentono già di svolgere alcune verifiche: ad esempio, gli scalari riportano i saldi per valuta a ciascuna specifica data, cosicché è possibile ricostruire la movimentazione del conto per ciascuna fine giornata con riferimento alla valuta, mentre non è possibile ricostruire le singole operazioni avvenute per ciascun giorno né è possibile ricostruire la data contabile delle singole operazioni.
Il dettaglio di competenze e commissioni arricchiscono poi il corredo documentale consentendo di conteggiare il monte addebiti e la modalità con cui gli stessi sono stati calcolati.
La consulente ha quindi analizzato i documenti descritti seguendo rigorosamente il quesito conferito e distinguendo la propria analisi in più periodi.
Sulla base delle considerazioni in diritto esposte in precedenza, dal 18.5.2006 al 31.1.2007 ha correttamente ricostruito il conto addebitando i soli interessi debitori nella misura del tasso legale pro tempore vigente, atteso che per detto periodo non è risultato concluso alcun contratto scritto tra le parti a sostegno del rapporto di conto corrente.
Per il periodo dall’1.2.2007 al 31.12.2009 la dott.ssa G. si è poi limitata ad eliminare le competenze non pattuite e l’effetto anatocistico, mentre non ha operato alcuna rettifica sul meccanismo delle valute, non essendo a conoscenza della data delle singole operazioni (pag. 8 relazione peritale): si tratta infatti del periodo successivo alla conclusione dell’accordo scritto datato 31.1.2007 (doc. 2 convenuta), che riporta la sola clausola relativa al tasso di interesse debitorio.
Va peraltro chiarito – in risposta alle osservazioni della banca – che questo accordo, pur riportando anche la clausola precedente, non vale per il periodo precedente a colmare la lacuna contrattuale di cui si è detto: il fatto stesso che la banca convenuta attribuisca alla dichiarazione “valore di atto ricognitivo” (pag. 8 conclusionale) conferma il fatto che non si tratta di una pattuizione, che necessariamente dev’essere contestuale alla conclusione del rapporto bensì di una dichiarazione resa a posteriori, che certo non integra i presupposti di cui all’art. 117 tub.
Per il successivo periodo dall’1.1.2010 al 17.11.2014 la ctu ha correttamente eliminato addebiti per competenze e spese, atteso che – come appena detto – l’accordo del 2007 riguardava il solo tasso debitorio, ha eliminato come sopra la capitalizzazione degli interessi debitori ma ha anche eliminato il meccanismo delle valute, atteso che neanche lo stesso trova supporto contrattuale e da detta data può esserne verificata l’incidenza sul conto, attesa la disponibilità degli estratti conto integrali.
(…) Va in conclusione accolta la sola domanda di condanna della banca al versamento alla società attrice della somma complessiva di € 217.988,56, di cui € 217.804,35 ex art. 2033 c.c. configurandosi un prelievo ingiustificato”.



