ABF Napoli – contratti bancari – art. 119 TUB – consegna documentazione – Obbligo consegna degli estratti conto – estratti conto completi – anomalie bancarie – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia conto corrente
Arbitro Bancario Finanziario Napoli, decisione n. 12261 del 12 maggio 2021:
La limitazione della consegna della documentazione ai 10 anni anteriori (4° comma, art. 119 TUB) costituisce previsione dettata, soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), e non deve essere estesa anche ai documenti sintetici (estratto conto).
“Nei rapporti bancari in conto corrente – ontologicamente caratterizzati dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultra legali, ovvero anatocistici, la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’apertura.
L’intermediario creditizio non può sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’inesistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni.
Infatti, non si può confondere l’onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente”.
Tale impostazione è stata seguita e puntualizzata da una recente giurisprudenza di merito: la quale, movendo dall’esatta premessa che l’art. 119 Tub fornisca un supplemento di tutela al correntista non segnando invece una sua limitazione, ravvisa nella norma testé citata la previsione di due distinti obblighi a carico della banca: la rendicontazione del proprio operato (commi 1° e 2°), attraverso (ad esempio) gli estratti conto, non soggetta a limiti temporali; la conservazione della documentazione inerente alle singole operazioni, che invece non può essere opposta trascorsi dieci anni dall’esecuzione dell’operazione stessa.
In questa chiave, la stessa giurisprudenza soggiunge che, già dalla lettura della norma, risulta evidente la distinzione tra i documenti sintetici (menzionati al 1° e al 2° comma dell’art. 119 Tub) e i documenti inerenti alle singole operazioni (menzionati al 4° comma dell’art. 119 Tub); e le due categorie sono soggette ad una disciplina profondamente diversa, avendo natura giuridica e funzione del tutto distinte: nei documenti sintetici sono raggruppate le operazioni compiute in un determinato periodo, con lo scopo di rappresentare in maniera chiara e sintetica tutti i rapporti di debito/credito tra le parti.
Peraltro, per i rapporti regolati in conto corrente il 2° comma dell’art. 119 Tub espressamente prevede che tale documento di sintesi sia rappresentato dagli estratti conto, che la banca è tenuta a conservare di tali documenti dall’apertura del contratto fino alla sua chiusura.
Ciò in quanto, diversamente opinando, il cliente sarebbe privato “del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venire meno l’obbligo di trasparenza della banca”; di guisa che, secondo tale indirizzo, la limitazione ai dieci anni anteriori costituirebbe previsione specificamente dettata soltanto per i documenti relativi alle singole operazioni (ad es. copie degli assegni, bonifici, prelievi dello sportello o dei versamenti), non dovendo essere quindi estesa, impropriamente, anche ai documenti sintetici di cui al 1° ed al 2° comma del 119 Tub, soprattutto in assenza di una esplicita volontà legislativa in tal senso) (in questi termini v., ad es., Trib. Napoli, 19.6.2019, 31.1.2019 e già 21.3.2014; Trib. Bari, 7.10.2020 e Trib. Catania 14.1.2020).
(…) “rappresentano la «documentazione inerente le singole operazioni», secondo il disposto del citato art. 119, comma 4, TUB, ma costituiscono, esclusivamente, per il cliente un resoconto sulle movimentazioni di conto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 TUB, viene inviato al cliente con periodicità al cliente”.
In considerazione dei motivi che precedono e, in specie della finalità informativa degli estratti conto relativi ad un rapporto di conto corrente per giunta ancora in essere nel caso di specie, in accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a procurare alla società istante i rendiconti relativi al periodo 2006-2009 inerenti al rapporto di conto corrente del conto corrente n. xxxxxx3718 intestato alla medesima.
Argomento dell’articolo: Obbligo consegna degli estratti conto



