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20 Aprile 2026

Tribunale di Napoli Nord, 07/04/2023: Mutuo: Indeterminatezza dell’Euribor – Rimborso di € 8.069,07

Studio Caliendo
martedì, 30 Aprile 2024 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Napoli Nord, 07/04/2023: Mutuo: Indeterminatezza dell’Euribor – Rimborso di € 8.069,07

Rimborso per il correntista

Tribunale di Napoli Nord – contratti bancari – banche – Euribor – Mutuo: Indeterminatezza dell’Euribor – indeterminatezza del tasso variabile – art. 117 TUB – perizia usura – anatocismo bancario – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo

 

Il Tribunale di Napoli Nord, 07 aprile 2023 condanna la banca al pagamento di € 8.069,07 per indeterminatezza dell’Euribor e del regime di capitalizzazione composta.

In base al combinato disposto degli artt. 117 tub e 1346 c.c., infatti, il tasso di interesse nei contratti bancari deve essere determinato per iscritto a pena di nullità.

La condizione si considera soddisfatta allorquando la previsione contrattuale rinvii e specifiche fonti oggettive extracontrattuali, da cui si evinca il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale Modena, 11 novembre 2014, Tribunale Teramo, 2 gennaio 2017 n. 47). 

In tal caso, infatti, il tasso di interesse è determinabile in base a criteri oggettivi.

Orbene, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione de11’Euribor.

Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo.

L’omissione   non è priva di rilevanza.

(…) essendo, invece, innegabile che, almeno in passato l’European Money Markets pubblicava il parametro Euribor tonto su base 360 che su base 365.

Né vale osservare, come fa la convenuta, che lo scarto tra i valori derivanti dall’applicazione dei   due diversi divisori è minimo.

(…) l’incompletezza della previsione contrattuale, che non fornisce tutti i criteri e i dati necessari a rendere il rinvio all’Euribor rispettoso del requisito di determinatezza del tasso di interesse.

In mancanza di una espressa previsione contrattuale, quindi, non vi è univocità in ordine al divisore da utilizzare per la rilevazione del tasso Euribor rilevante nel caso di specie.

(…) Neppure assume rilevanza l’obiezione della parte convenuta, secondo cui la mutuataria, a partire da una certa data, ha esercitato l’opzione per il tasso fisso.

Pertanto, in ossequio alla previsione di cui all’art. 117, comma 7, tub, il piano di ammortamento del mutuo deve essere ricalcolato facendo applicazione dei tassi sostitutivi previsti.

Oggetto dell’articolo: Mutuo: Indeterminatezza dell’Euribor

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