Tribunale di Civitavecchia – contratti bancari – Mancanza contratto nullità competenze – Conto corrente – contratto di apertura di credito in conto corrente – assenza forma scritta – nullità – ricalcolo tasso legale – commissione di massimo scoperto – commissioni bancarie – anomalie bancarie – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – analisi conto corrente – perizia su conto corrente
Secondo il Tribunale di Civitavecchia, 25 gennaio 2024, in caso di mancanza del contratto in forma scritta, si applica il tasso legale.
“Qualora, tuttavia, manchi un valido contratto scritto di apertura, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente.
Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB.
Orbene, non può ritenersi applicabile il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 comma 7 TUB, il quale si applica solo nelle ipotesi di nullità per violazione delle disposizioni contenute nel comma 4 (“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”), come espressamente previsto, e non anche nell’ipotesi di nullità per radicale difetto di forma scritta comminata dal comma 3, che ricorre nel caso di specie.
Del resto, il comma 7 dell’art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l’operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza la non debenza di tutti gli addebiti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione, che vanno quindi espunti dal calcolo del saldo di conto corrente, da ricostruire mediante la sola applicazione degli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza contratto nullità competenze



