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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14836 del 28 maggio 2024 ha ribadito il diritto del consumatore al rimborso anche dei costi fissi (up front) nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
In secondo grado, la Corte di Appello di Napoli ribaltava la sentenza in quanto affermava che i costi di cui il consumatore aveva chiesto la restituzione dei c.d. up-front (che a detta della Corte non erano rimborsabili) e non quelli c.d. recurring (rimborsabili).
Il consumatore ha deciso di fare ricorso in Cassazione (Lexitor costi rimborsati al consumatore)
La Corte ha sottolineato che il “diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l’orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell’ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell’ipotesi di adempimento anticipato del contratto.
Tale finalità è evidente nella disposizione dell’art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad “un’equa riduzione del costo complessivo del credito”, concetto che ricomprende “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”.



