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Corte di Cassazione del 29 luglio 2025, ordinanza n. 21831:
Questa Corte, infatti, ha osservato che “la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall’art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 – considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”; difatti, secondo quanto “dispone la norma del comma 5 dell’art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito»” e ciò perché “non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (così, testualmente, Cass. Sez. 1, sent. n. 8806 del 2017, cit.).
Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui, nell’ipotesi “di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01).
(…) In conclusione, il ricorso principale va accolto, per quanto di ragione, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “in caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova”.



