Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, contratti bancari, onere della prova, onus probandi incumbit ei qui dicit, onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 23 settembre 2024, sentenza n. 3419:
“Occorre rammentare che, in tema di onere della prova, vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”, nel senso che l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi.
Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d’ufficio, ex lege previsti (Corte d’Appello di Catanzaro, n. 1052/2020).
Inoltre, la parte che contraddice un fatto provato documentalmente è tenuto, soprattutto successivamente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti a fondamento della domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”.



