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20 Aprile 2026

Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 487 del 05/07/2024: Per l’eccezione di prescrizione non è necessario indicare le rimesse solutorie – Banca condannata ad € 63.000 circa

Studio Caliendo
giovedì, 10 Aprile 2025 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Corte di Appello di Reggio Calabria, sentenza n. 487 del 05/07/2024: Per l’eccezione di prescrizione non è necessario indicare le rimesse solutorie – Banca condannata ad € 63.000 circa

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Corte di Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 487 del 05 luglio 2024:

“In motivazione, la Suprema Corte, proprio nell’esaminare il motivo di ricorso proposto dalla Banca ricorrente, avente ad oggetto argomentazioni del tutto analoghe a quelle dedotte in comparsa conclusionale dall’appellata/appellante incidentale – secondo cui, per ottenere l’effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito – ne ha affermato l’infondatezza, ponendo in rilievo che “è, invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.

La Suprema Corte, dunque, ha già dato conto dell’infondatezza dell’assunto rassegnato – “sovvertire la regola che sta alla base della prescrizione, ossia il rendere irripetibili delle somme” –, considerando che la prescrizione incide solo sulla possibilità di restituzione dei pagamenti indebiti, ma non sulla individuazione delle rimesse solutorie e, ritiene questa Corte, la prescrizione non può operare una sorta di sanatoria di addebiti operati in forza di clausole nulle, né del relativo accertamento.

La richiesta rassegnata dall’appellante incidentale non è, dunque, assistita da pregio e le conclusioni rassegnate dal c.t.u., in quanto corrette, vengono integralmente recepite e poste a fondamento della decisione.

Per tutti i motivi esposti, in accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che CORRENTISTA ha corrisposto indebitamente alla BANCA (…) la somma di € 62.891,56 e, per l’effetto, condanna la Banca alla restituzione di tale importo nei confronti dell’attore, oltre interessi legali, come statuito nella sentenza gravata e non oggetto di impugnazione, dalla domanda (28.07.2005) al soddisfo”.

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