Corte d’Appello di Napoli, contratti bancari, Onere della prova Banca, apertura di credito in conto corrente, banca parte attrice, onere prova banca, produzione estratti scalari, dettaglio competenze, revoca decreto ingiuntivo
Corte d’Appello di Napoli, 29 gennaio 2025, sentenza n. 406:
“Tuttavia, in assenza degli scalari, non gli sarà consentito elidere l’addebito degli oneri delle commissioni nelle liquidazioni periodiche ed effettuare il ricalcolo degli interessi attivi e passivi; e, per quanto di rilevanza nella fattispecie de qua, non è eliminabile l’indebito anatocismo, oltre a non essere accertabile la soglia di usura dovuta alle modifiche in peius (questo perché la verifica richiede il dettaglio delle competenze).
Infine, non è applicabile il “metodo sintetico”.
Dichiarata, dunque, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione infrannuale ed alla c.m.s., sarebbe stato interesse e, soprattutto, onere della Banca opposta, quale attrice in senso sostanziale, fornire riscontro probatorio delle proprie pretese, mettendo nelle condizioni il CTU di eseguire il vaglio demandatogli dalla Corte.
In difetto di simile accertamento, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere revocato nei confronti degli odierni appellanti.
(…) G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
– dichiarati inammissibili i primi due motivi di gravame, in parziale accoglimento del terzo ed in integrale riforma della sentenza impugnata, revoca, nei confronti degli appellanti, il decreto ingiuntivo”.



