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Corte di Cassazione, 14 febbraio 2025, ordinanza n. 3760:
“La violazione da parte dell’intermediario degli obblighi informativi relativi all’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell’investitore configura una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato, soggetta al termine di prescrizione decennale.
Tale violazione giustifica la risoluzione per inadempimento degli specifici contratti di investimento, purché venga dimostrata la mancata o insufficiente informazione su rischi, natura e implicazioni degli strumenti finanziari negoziati rispetto al profilo soggettivo dell’investitore”.
(…) Fermo quanto precede, poiché nell’odierna fattispecie si tratta della violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario circa l’inadeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio dell’investitore, e cioè, in ultima analisi, l’inadempimento dell’intermediario posto in essere al momento del conferimento dell’ordine di acquisto, correttamente la Corte d’Appello l’ha ritenuta fonte di una responsabilità «contrattuale», potendo la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario dar luogo a responsabilità <precontrattuale», con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto-quadro»)”.


