Tribunale di Napoli, contratti bancari, consegna documenti ex art. 119, Ingiunzione consegna documentazione, richiesta documenti banca, prescrizione decennale richiesta documentazione
Tribunale di Napoli, sentenza n. 6875 del 05 luglio 2024 in tema di Ingiunzione consegna documentazione:
“In materia di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna documenti, qualora dopo la notifica del decreto e prima della notifica dell’atto di opposizione la Banca opponente abbia provveduto a consegnare tutti i documenti di cui al decreto ingiuntivo, avuto riguardo al limite temporale dei dieci anni cui sottostà l’obbligo di conservazione dei documenti ex art 119 TUB da parte della banca, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato la cessata materia del contendere dopo aver constatato che, agli atti, risultava che la Banca a seguito della notifica del decreto ingiuntivo per consegna di documenti e prima di notificare l’opposizione allo stesso, aveva già provveduto a consegnare i documenti richiesti dalla società procedente, nel rispetto del limite temporale dei dieci anni cui sottostà l’obbligo di conservazione dei documenti ex art 119 TUB.
In merito al governo delle spese di lite, avuto riguardo alla fondatezza della pretesa di cui al ricorso monitorio e avuto riguardo alla circostanza che l’opponente pur provvedendo alla consegna dei documenti dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha instaurato il presente giudizio, la banca va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell’attività espletata secondo tariffa vigente”.



