Tribunale di Livorno e mutui, anatocismo nel mutuo, indeterminatezza mutuo a tasso variabile, costo occulto, anatocismo bancario, violazione art. 1283 c.c., ricalcolo ex art. 117 TUB, commercialista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, indeterminatezza mutuo alla francese, anatocismo nel piano di ammortamento alla francese
Tribunale di Livorno, 04 giugno 2026, sentenza n. 500:
“Orbene, il CTU ha accertato, in primo luogo, che la clausola relativa al tasso d’interesse inserita nel contratto per cui è causa è adeguatamente determinata e che vi è sostanzialmente corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello in concreto applicato.
Quanto, poi, alla verifica della illegittima applicazione di interessi anatocistici, il consulente tecnico ha accertato che, nel contratto oggetto di causa, sono stati capitalizzati gli interessi in forma composta senza che fosse stato pattuito il relativo regime di capitalizzazione, e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali, e che, nel medesimo contratto oggetto di causa, è stato applicato il costo occulto anatocistico in violazione dell’art.1283 c.c. e, pertanto, ha ricalcolato il saldo del rapporto, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 Tub e senza capitalizzazione composta, ottenendo un debito residuo di € 124.149,67=, anziché di € 130.012,16=, oltre interessi e spese legali.
Le osservazioni critiche alla perizia formulate da entrambe le parti, anche tramite i loro consulenti di parte, non meritano di essere condivise, avendo il CTU risposto compiutamente ai quesiti posti dal giudice, e avendo, in particolare, il medesimo utilizzato un metodo di ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti che lo scrivente giudice condivide in toto.
Alla luce, dunque, dell’attività istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, l’opposizione formulata dagli opponenti deve essere parzialmente accolta, con la conseguenza che il credito vantato dalla ed azionato in sede esecutiva deve essere ricalcolato nel seguente importo pari ad € 124.149,67 per somma capitale dovuta (e non in € 130.012,16 come erroneamente indicato nel precetto)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento alla francese
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