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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25199 del 19 settembre 2024 ha confermato la validità della clausola nel contratto di leasing traslativo che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il diritto del concedente di trattenere i canoni scaduti e quelli futuri, scontati al momento della risoluzione, previa detrazione del valore di mercato del bene.
Se l’utilizzatore contesta il valore, spetta al concedente giustificare il metodo di valutazione.
In caso di vendita del bene, il ricavato deve essere sottratto dal credito residuo vantato.
“I ricorrenti, evocando il tenore di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni ricorrenti, inammissibilmente sollecitano in realtà la rivalutazione del fatto е della prova, invero preclusa in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., 09/06/2014, n. 12928 е Cass., 9644/2016: “la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili”).
7. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue rigetto del ricorso”.
Sintesi dell’articolo: Validità delle clausole nel leasing traslativo



