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Tribunale di Siena con l’ordinanza del 10 luglio 2024:
“La Giudicante, pur consapevole della recente pronuncia della Suprema Corte 12007/2024 – unica allo stato – che sembra di segno contrario, ritiene di non poterla condividere nella parte ín cui ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, “di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.)”, ritenendo invece che la fattispecie integri un’ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto.
Nella presente fattispecie all’art. 1 del contratto di mutuo è espressamente previsto:
“quanto di seguito pattuito all’articolo 4, e pertanto, alla presenza di me notaio, consegna alla parte mutuataria, a mezzo del suo costituito rappresentante, un mandato, emesso sulle casse della banca mutuante stessa, contenente l’ordine di versare ad essa parta mutuataria la somma di Euro 66.000,00
(sessantaseimila virgola zero zero) della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella che rilascerà al Cassiere della Banca Mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l’intero Importo mutuato”.
La parte mutuataria, pertanto, ha riconosciuto l’avvenuta consegna della somma rilasciandone quietanza, essendo irrilevante il temporaneo deposito della stessa in attesa degli adempimenti.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata oggetto di deposito irregolare in favore della mutuante,
oltre a rappresentare un posterius logico-giuridico rispetto all’erogazione, implicando la fuoriuscita della somma dalla sfera della banca, è un dato confermativo del perfezionamento del contratto e della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario.
La previsione del deposito, contestualmente all’erogazione e quietanza della somma, conferma che il mutuatario ne ha comunque ricevuto la giuridica disponibilità atteso che la costituzione in deposito costituisce un passaggio diverso ed ulteriore che presuppone l’avvenuta tradítio e quindi il perfezionamento del contratto.
Stante il mutamento di orientamento giurisprudenziale, sussistono fondati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
– rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione;”.
Sintesi dell’articolo: Deposito cauzionale vale titolo esecutivo



