Tribunale di Verona e contratto bancari – Mutuo fondiario – Finanziamento superiore al Limite di finanziabilità – Erogazione di somma eccedente il limite di cui all’art. 38 TUB – nullità – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su mutuo – analisi su mutuo
Il Tribunale di Verona, 15 aprile 2021, nella procedura esecutiva, in contrasto con la Corte di Cassazione, così si è espressa circa il superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB.
“Questo Giudice (…) ritiene che l’erogazione di una somma eccedente l’80% del valore del bene ipotecato possa essere motivo di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, ma non anche motivo di nullità del contratto di mutuo e del conseguente negozio unilaterale collegato di concessione dell’ipoteca.
Si badi che non si vuole mettere in discussione l’assunto della giurisprudenza di legittimità (…).
Quello che, invece, è controvertibile e non si condivide è l’assunto che, dalla violazione di ogni norma imperativa che attiene al contenuto del contratto, debba necessariamente derivare, quale effetto automatico, la nullità del negozio giuridico.
(…) È, quindi, possibile che la norma imperativa preveda espressamente (interpretazione testuale) o, comunque, sulla base di un’interpretazione sistematica o teleologicamente orientata, che dalla sua violazione non consegua la nullità del contratto”.
Sintesi dell’articolo: Finanziamento superiore al Limite di finanziabilità



