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Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 1158 del 23 luglio 2024:
“In materia di rapporti di conto corrente il giudice di legittimità ha infatti più volte affermato che il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr. Cass. ord. n. 31649 del 4/12/2019; e da ultimo ord. 7172 del 10/3/2023).
Nella specie in ragione della rilevata frammentaria, ma soprattutto inidonea produzione documentale deve ritenersi l’inutilità della CTU disposta in primo grado per il periodo preso in considerazione dal primo giudice, dovendosi escludere che il consulente possa essere giunto ad una ricostruzione contabile attendibile, poiché la ricostruzione effettuata dal perito non consente di individuare puntualmente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito per il periodo in cui sono stati depositati in atti unicamente gli estratti conto scalari.
E infatti, se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di eguale valuta, è però altrettanto certo che tali documenti non offrono l’indicazione degli importi capitali giornalieri né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto.
Invero, gli estratti conto scalari sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile desumere, differentemente dagli estratti integrali, l’importo capitale per il giorno esatto di valuta”.



