Tribunale di Salerno e contratti bancari, Regime di Capitalizzazione composta non pattuita, modalità di determinazione della quota di interessi delle rate del mutuo, costo occulto, ammortamento alla francese e capitalizzazione composta, normativa sulla trasparenza bancaria, piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, perizia econometrica mutuo, perizia econometrica ammortamento alla francese in capitalizzazione composta, anatocismo e ammortamento alla francese, l’applicazione di una clausola non prevista, modalità di calcolo delle rate, ammortamento senza alcuna capitalizzazione, costo occulto praticato mediante applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito
Tribunale di Salerno, sentenza n. 3880 del 01 ottobre 2025:
“La contestazione sull’indeterminatezza delle condizioni sottoscritte è la violazione della normativa prevista in tema di trasparenza bancaria è infondata e va rigettata.
(…) Orbene, parte opponente non ha contestato il metodo di ammortamento cosiddetto “alla francese” in sé, ma la modalità di determinazione della quota di interessi delle rate del mutuo, che sarebbe sviluppata con capitalizzazione composta, non prevista e più gravosa per il mutuatario, generando maggiori interessi.
L’adozione del metodo di capitalizzazione composta è stata confermata dal CTU (v. pag. 13 della consulenza).
Lo sviluppo del piano di ammortamento con capitalizzazione composta, però, non comporta l’indeterminatezza del contratto ma implica l’applicazione di una clausola non prevista.
Infatti, l’assenza di precisazioni sul regime di capitalizzazione impone di intendere che il piano di ammortamento “alla francese” debba essere sviluppato senza capitalizzazione alcuna.”.
Il Giudice precisa che condivide i principi di diritto emanati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15130 del 29/05/2024, “dovendo solo disapplicare il costo occulto praticato mediante applicazione di un regime di capitalizzazione composta non pattuito”.
Il Giudice ridetermina, pertanto, il saldo dovuto, ma in capitalizzazione semplice.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Regime di Capitalizzazione composta non pattuita



