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Tribunale di Massa, 16 novembre 2025, sentenza n. 679:
“1. Sulla configurabilità del costo occulto e dell’anatocismo Il CTU ha accertato che il piano di ammortamento alla francese utilizzato da è sviluppato in regime di capitalizzazione composta.
L’uso di tale regime, se non specificamente pattuito, crea un onere maggiore per il mutuatario rispetto al regime di capitalizzazione semplice.
Il CTU ha quantificato questo differenziale interessi (costo occulto) in € 11.353,91.
Il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui l’impiego della capitalizzazione composta non dichiarata costituisce una forma occulta di capitalizzazione che determina una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi.
Ciò configura un illegittimo effetto anatocistico in violazione dell’art. 1283 c.c.
(…) • Calcolo con inclusione del costo occulto da capitalizzazione composta:
Seguendo l’indirizzo giurisprudenziale che considera il maggior onere derivante dall’uso del regime composto come un costo occulto del credito, il CTU ha calcolato il TEG includendo il valore attuale di tale onere (€ 8.262,67).
Tale calcolo porta a un TEG pari al 22,03956%.
Tale valore è superiore al TSU del 18,9125%.
- Calcolo Worst Case (inclusa Commissione Estinzione Anticipata – CEA):
Nonostante la Cassazione abbia in alcune pronunce escluso la rilevanza della CEA, questo Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui tale onere, in quanto promesso al momento della pattuizione e collegato all’erogazione del credito, deve essere computato (principio di onnicomprensività).
Il CTU ha accertato che, simulando l’estinzione anticipata alla prima rata (c.d. worst case), il TEG risulta ampiamente superiore al TSU, attestandosi a 393,078%.
(…) Il divieto di anatocismo in abbinamento all’usurarietà del TEG comporta la conversione del mutuo da oneroso a gratuito (tasso zero). La sanzione colpisce non solo gli interessi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG.
(…) La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell’ambito della normativa dell’Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010):
“In assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)”;
ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale.
Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario.
Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1184, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l’appunto, il principio per il quale l’interesse è proporzionale al capitale ed al tempo:
dove C è il capitale iniziale finanziato, i è il tasso percentuale, t è l’unità di tempo e I è l’interesse maturato.
La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrato tra l’abituale ricorso al suddetto regime nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.
(…) CONDANNA alla restituzione in favore degli attori della somma di € 13.601,33, risultante dall’imputazione di tutti i pagamenti effettuati (pari a € 55.483,73) al solo rimborso del capitale finanziato (€ 41.882,40) oltre alla restituzione in favore degli attori della somma di € 4.460,40, a titolo di oneri e spese indebitamente percepite e rilevanti ai fini del TEG (Premi assicurativi € 4.082,40 e Spese istruttoria € 378,00) e così per un totale di € 18.061,73, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento dei singoli pagamenti sino al saldo effettivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo e usura inclusi nel TEG
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