Contratto di mutuo – anatocismo – interessi di mora – usura contrattuale – Usura degli interessi di mora – art. 1815 cc – nullità della clausola – interessi zero
Con la sentenza n. 2168/2020 del 14 luglio 2020 il Tribunale di Bari ha condannato la banca, poiché il contratto era in usura a causa del superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori.
Prima di tutto, il Giudice ha “chiarito che, ai fini della verifica de qua, ovvero dell’enucleazione del dato contrattuale da porre in comparazione con il limite di cui alla l. n. 108/1996, occorre anzitutto individuare il c.d. T.A.E.G., nel cui computo devono considerarsi gli interessi corrispettivi, gli interessi di mora e i costi accessori, ovvero tutte le spese direttamente connesse al finanziamento”.
“Il T.A.E.G. viene, quindi, elaborato tenendo conto di tutti gli oneri connessi al rapporto contrattuale, ovvero di interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché di tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, escluse soltanto quelle per imposte e tasse (…)”.
“Per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarietà del tasso di interessi, si aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale, basato sul tenore letterale dell’art. 1815, 2 co., c.c., secondo cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua”.
“La disposizione di cui all’art. 1815, 2 co., c.c., in virtù della quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” viene, infatti, interpretata dalla giurisprudenza di legittimità come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura degli interessi di mora


