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Tribunale Firenze, 29 luglio 2025:
ritenuto che l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, non può essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dettati dall’art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art.648 c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che per l’esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i “gravi motivi”, che, ai sensi dell’art.649 c.p.c., condizionano la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, debbono concernere solo il pericolo che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione, con necessario riferimento quindi anche alla probabile fondatezza dell’opposizione, apparendo opportuno sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in tutti quei casi nei quali debba ritenersi certa la revoca del decreto ingiuntivo, non apparendo giustificabile l’esecuzione sulla base di un titolo che sarà con certezza revocato nel prosieguo della controversia;
ritenuto che, allo stato, nel caso di specie, alla luce delle eccezioni sollevate dalla parte opponente e della dedotta qualifica di “consumatore” dell’opponente appare opportuno sospendere la provvisoria esecutività del d.i. opposto, attesa altresì la natura dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo; rilevato che secondo l’insegnamento della Corte di legittimità dal quale questo giudice intende aderire:
“In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l’art. 669 sexies c.p.c., nella parte in cui permette l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno” (Cass., sez. III, 13-03-2012, n. 3979);
visto il ruolo, P.Q.M.
-accoglie la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5796/2018 opposto emesso dal Tribunale di Firenze;
SINTESI DELL’ARTICOLO: Difformità del TAEG e sospensione esecuzione
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