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ABF Milano, 28 maggio 2025, decisione n. 5189:
“Nel caso in esame, l’intermediario ha fornito piena prova della SCA, versando in atti evidenze che attestano come le transazioni siano state effettuate con lettura del chip e digitazione del PIN.
Anche l’operazione di acquisto con carta risulta autenticata mediante i fattori del possesso (la carta) e della conoscenza (il codice PIN).
Risulta d’altra parte sufficiente chiara l’indole gravemente colposa della condotta del cliente.
Il breve lasso temporale intercorso tra il furto (15:50) e la prima delle operazioni fraudolente (16:09) nonché la rapida successione dei prelievi (a distanza di un minuto l’uno dall’altro) lasciano presumere che il PIN fosse custodito unitamente alla carta; circostanza, questa, che rende comunque irrilevante ogni considerazione circa l’eventuale destrezza del furto.
Sebbene in sede di repliche parte ricorrente affermi di avere effettuato il pagamento per il rilascio del biglietto Orly Bus quando ancora era in possesso del bancomat (producendo il biglietto vidimato alle ore 15:54), la vidimazione del biglietto non dice nulla sulla modalità di pagamento del biglietto (in contanti o meno) né sul momento dell’effettivo acquisto.
La colpevolezza del cliente non esclude che l’intermediario, pur avendo fornito prova della corretta autenticazione delle operazioni, possa ritenersi responsabile anche al di là della disciplina speciale prima richiamata.
Al riguardo rileva, per un verso, la mancata attivazione di un sistema di SMS-alert, il quale avrebbe potuto evitare il compimento, se non delle prime, delle operazioni collocatesi a distanza dalla prima di circa mezz’ora;
per altro verso, risultano integrati gli indici di frode di cui al D.M. 112/2007, in particolare “sette o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore” (art. 8, lett. b, punto 1), “tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta, effettuate nelle 24 ore, presso un medesimo punto vendita” (art. 8, lett. a, punto 2).
Dalle evidenze in atti risulta infatti l’esecuzione, nell’arco di un’ora circa, con la medesima carta in uno stato estero di:
n. 5 operazioni di prelievo dell’importo di € 300,00 l’una, più altre 2 bloccate per insufficienza fondi;
n. 2 operazioni di pagamento dell’importo di € 86,40, effettuate presso lo stesso esercente dei pubblici trasporti, di cui solo una addebitata (l’altra solo autorizzata);
n. 3 operazioni di pagamento dell’importo di € 50,00 presso lo stesso esercente;
n. 1 operazione di pagamento dell’importo di € 40,00 presso altro esercente, non perfezionatasi per insufficienza fondi.
Per tali ragioni, il Collegio ritiene che l’intermediario debba rimanere responsabile con riguardo alla settima, ottava, nona e decima delle operazioni compiute, per un totale di 236,40 € (86,40+ 50+50+50: 236,40, da arrotondare a 236,00)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Furto del bancomat e responsabilità della banca
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