Tribunale di Vercelli e banche, Autorizzazione attività recupero crediti, albo, art. 106 TUB, art. 114.6 TUB, cessionarie, cessione crediti, crediti in sofferenza, recupero crediti, ammortamento alla francese, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, anatocismo mutuo, contenzioso bancario, piano di ammortamento allegato al contratto
Tribunale di Vercelli, 17 settembre 2025, sentenza n. 1084:
“È vero che il contratto non determina la modalità finanziaria di ammortamento, né la formula di calcolo della rata.
Tuttavia, al contratto di mutuo è allegato il piano di ammortamento, debitamente sottoscritto, nel quale sono distintamente indicate per ogni rata il numero, la scadenza, la quota capitale, la quota interessi, il totale della rata (montante) ed il capitale residuo: nel contratto sono dunque stabiliti tutti gli elementi essenziali e rilevanti richiesti dalla normativa vigente e, più recentemente, dalla giurisprudenza delle SU della Corte di Cassazione (sent. n. 15130/2024).
(…) Manifestamente tardive e come tali inammissibili sono le argomentazioni di parte opponente svolte solo in sede di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. circa l’assenza di autorizzazione dell’intervenuta a svolgere attività di recupero del credito bancario.
Peraltro, dalla documentazione versata in sede di intervento emerge che la società è iscritta all’albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia, né l’art. 114 tub ricollega all’assenza di autorizzazione la sanzione della nullità civilistica”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Autorizzazione Attività di recupero crediti
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