Tribunale di Taranto e contratti bancari, prova della cessione crediti in blocco, opposizione a decreto ingiuntivo, perizia decreto ingiuntivo, difesa dalle banche, perizia difesa dalle banche, perizia anatocismo usura, carenza legittimazione attiva, sospensione pignoramento, difesa messa all’asta, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario, verifica conto corrente, perizia econometrica mutuo Milano
Tribunale di Taranto, 22/02/2025:
“Prova che non pare, tuttavia, raggiunta sulla base degli scarni allegati documentali offerti in visione nel fascicolo di parte, non essendo sufficiente, al di la’ del contratto di cessione, inammissibilmente prodotto in lingua straniera nemmeno tradotta, il possesso del titolo, in difetto di altri elementi idonei a configurare la prova indiziaria, quali l’avviso di avvenuta cessione o, alternativamente, quello pubblicato sulla GU della Repubblica (idoneo a tale scopo in caso di cessioni cartolari) da cui possa evincersi, anche per categorie unitarie (senza indicazione del singolo affare), l’indicazione di elementi inconfutabili che ne consentano giudizio di inclusione del rapporto in oggetto nella convenzione.
Ne puo’ dirsi idonea allo scopo la notula specifica che parrebbe contenere il nominativo della esecutata, in difetto di prova che trattasi di allegato collegato al contratto (di cui sopra si e’ argomentato), sicche’ pare ragionevole, allo stato degli atti, ritenere verosimilmente fondata l’ eccezione di difetto (di prova) della cessione in capo all’ esecutante, che comporta l’accoglimento delle ragioni inibitorie interposte, con una giusta compensazione delle spese per questa fase, stante la soccombenza dell’ opponente sugli aspetti pregiudiziali, nonche’ la nota quanto reiterata frammentarieta’ che caratterizza il panorama interpretativo in tema di cessioni cartolari, che ha visto anche la S.C. assumere posizioni non ancora del tutto chiare”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della Cessione del credito in blocco
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