Tribunale di Taranto e contratti bancari, Mancata allegazione del piano di ammortamento, indeterminatezza tasso variabile, anatocismo su piano di ammortamento francese, perizia econometrica mutuo Milano, mancata allegazione piano di ammortamento, ricalcolo in capitalizzazione semplice, esperto in contenzioso bancario Milano, indeterminatezza contratto bancario, verifica contratti bancari, anatocismo bancario, usura bancaria, mancata indicazione della capitalizzazione composta, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor
Tribunale di Taranto, 19 novembre 2025:
“L’esperimento peritale svolto dal Consulente dell’Ufficio, poiché rimasto inopinato ed inopinabile nella metodologia d’indagine e nei richiami normativi ed alla tecnica bancaria utilizzata, è pienamente condiviso da questo Magistrato che lo fa proprio; or bene quel Consulente è quindi pervenuto alle seguenti conclusioni:
- “…il contratto di mutuo oggetto di contestazione non risulta evidenziare alcuna pattuizione scritta in punto di capitalizzazione composta degli interessi del mutuo”;
che “… in assenza di specifica pattuizione” la predisposizione del piano di ammortamento con la formula della c.d. “capitalizzazione semplice” risultasse quella più rispettosa di quanto era stato concordato tra le parti ossia che gli interessi fossero calcolati “applicando al debito ancora da rimborsare dopo ogni rata, il tasso di contratto attualizzato e non quello pieno pattuito”;
- Ferma in ogni caso la liceità del calcolo di ammortamento “alla francese”, in ragione della circostanza per cui l’utilizzo della capitalizzazione composta per la determinazione della rata è pratica legittima poiché non configura un’illecita capitalizzazione degli interessi ma si limita a un frazionamento dell’obbligo restitutorio
(Cass. Sez. Unite n. 15130 del 2024), “… la differenza tra il valore del montante del piano di rimborso scaturente dall’applicazione delle condizioni contrattuali determinato in regime di capitalizzazione composta (totale interessi pari ad € 39.797,23 n.d.r.) e quello determinato in regime di capitalizzazione semplice (totale interessi pari ad € 22.654,04 n.d.r.), risulta essere pari ad euro 17.143,18 (…)
- Quanto, poi, alla censura sollevata dagli opponenti circa l’applicazione di tassi usurari (…) il Consulente, richiamata la disciplina del settore, determinava nella misura del 9,42% il valore del tasso soglia, accertato a termini della L. 108/96, valido nel periodo tra il 01.10.01 ed il 31.12.01, riconoscendolo corrispondente a quello da applicare alla ipotesi di inadempimento contrattuale, in ragione del fatto che non era possibile individuare nel DM 21.09.2001 una percentuale di maggiorazione proprio per la ipotesi di inadempimento.
(…) così definitivamente escludendo che fosse stata applicato al rapporto alcun tasso usurario sicchè per tale ragione non occorreva ricalibrare il piano di ammortamento.
(…) deve rilevarsi che effettivamente al contratto di mutuo de quo non era stato allegato il piano di ammortamento ma operato il mero richiamo alle condizioni di cui alla proposta contrattuale inter partes queste sì allegata al contratto di mutuo.
Pertanto se, da un lato, non può affermarsi alcuna nullità del contratto, nondimeno appare giusto riconoscere per quel difetto il diritto della alla sola capitalizzazione semplice nel calcolo delle rate di rimborso della somma mutuata.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …
1) Dichiara che al contratto di mutuo inter partes deve applicarsi il regime della capitalizzazione semplice;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata allegazione del piano di ammortamento
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