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Tribunale di Brindisi, sentenza n. 985 del 23 giugno 2025:
“emergono rilevanti criticità sotto il profilo della trasparenza contrattuale, della legittimità dei tassi applicati e della struttura del piano di ammortamento.
Tali elementi integrano concrete ipotesi di: usura oggettiva (art. 1815, co. 2, c.c. e art. 644 c.p.), anatocismo illegittimo (art. 1283 c.c.), violazione degli obblighi di trasparenza previsti dal T.U.B.
(…) Tale articolazione contrasta con la struttura classica di un ammortamento “alla francese” – che prevede rate costanti e decrescenti quote di interessi – e non è accompagnata da alcuna esplicita indicazione nel contratto circa la tipologia di ammortamento adottata (es. “alla francese”, “all’italiana” o altro), né dalle formule matematiche o dai criteri di calcolo utilizzati.
Questa carenza informativa si pone in evidente violazione dell’art. 117 del D.lgs. 385/1993, che impone agli intermediari l’obbligo di fornire al cliente informazioni chiare, esaustive e verificabili sulle condizioni economiche applicate e sulle modalità di ammortamento del debito.
In particolare, la struttura a rate variabili tra i periodi impedisce di verificare la coerenza con il TAN dichiarato e compromette la trasparenza del rapporto, rendendo impossibile al cliente una valutazione ex ante della reale incidenza economica del piano.
Tale difetto di trasparenza si riflette anche sulla validità del contratto, potendo determinare – nei casi più gravi – la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO NON TRASPARENTI
(…) CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA E ANATOCISMO
Il piano di ammortamento ha comportato l’applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi, mediante il calcolo degli interessi su un capitale che inglobava anche interessi già maturati nei periodi precedenti.
Questo meccanismo, pur in assenza di una esplicita previsione contrattuale, costituisce una forma di anatocismo di fatto, vietata dall’art. 1283 c.c., salvo esplicita pattuizione successiva alla scadenza degli interessi, circostanza che nella specie non risulta né provata né dedotta.
Il CTU incaricato, pur escludendo formalmente la sussistenza dell’anatocismo, ha riconosciuto che: • il tasso effettivo applicato è risultato superiore a quello nominale dichiarato;
- è stato utilizzato un regime di capitalizzazione composta.
Le osservazioni del CTP hanno documentato con rigore tecnico la presenza sistematica di tale prassi, confermata anche da recente giurisprudenza (Tribunale di Cremona, sent. n. 8/2022; Tribunale di Brindisi, sent. 21 maggio 2021).
La presenza di un meccanismo anatocistico occulto, unitamente all’indeterminatezza delle modalità di ammortamento e alla mancata trasparenza sugli interessi di preammortamento, integra plurime violazioni delle norme civilistiche e bancarie, giustificando – nei casi più gravi – la nullità dell’intero contratto.
CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ PER USURA: GRATUITÀ DEL CONTRATTO
Accertata l’usurarietà del contratto, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., lo stesso deve essere considerato gratuito: ciò significa che non sono dovuti interessi, e che tutti i pagamenti effettuati dal mutuatario devono essere imputati esclusivamente a restituzione del capitale.
(…) Il Tribunale
(…) – accerta e dichiara che, il contratto di mutuo stipulato in data 22 giugno 2005, nonché la successiva scrittura privata del 6 dicembre 2016, sono affetti da nullità parziale ai sensi degli artt. 1815, comma 2, 1283, 1346 e 1418 c.c., per le seguenti ragioni:
usurarietà oggettiva, avendo applicato, in più periodi, un TAEG superiore al tasso soglia previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1996, come accertato anche dalla CTU;
anatocismo illegittimo, mediante l’impiego di un regime di capitalizzazione composta degli interessi, in violazione dell’art. 1283 c.c., senza alcun patto successivo alla scadenza degli interessi;
indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, per la mancata esplicitazione della metodologia di calcolo delle rate e della tipologia di ammortamento adottata, in contrasto con gli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 117 del T.U.B. e 1346 c.c.;
– dichiara che, per effetto della nullità delle clausole relative agli interessi usurari, il contratto deve considerarsi gratuito ex art. 1815, co. 2, c.c., con la conseguenza che nessun interesse è dovuto e tutti i versamenti effettuati devono essere imputati a capitale;
– accerta che la parte attrice ha già rimborsato la somma di € 85.542,16, a fronte di un capitale mutuato di € 100.000,00, restando un residuo capitale pari a € 14.557,84, ricalcolato tenendo conto della nullità delle clausole sugli interessi;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e anatocismo nel mutuo
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