Tribunale di Lucca e anatocismo, contratti bancari, anatocismo bancario, anatocismo ammortamento alla francese, interessi composti, perizia econometrica mutuo, contenzioso bancario
Tribunale di Lucca, sentenza n. 511 del 17 luglio 2025:
“Nella fattispecie ora in esame occorre tuttavia tener conto che, in concreto, nel contratto mutuo a tasso variabile de quo il piano di ammortamento, pur presente, non riporta il tasso di interesse via via applicato – come indicato dal C.T.U. a pag. 10 della sua relazione, onde ne segue correttezza della valutazione dello stesso C.T.U. riguardo alla presenza di anatocismo, poiché sebbene non sia possibile dimostrare la presenza dell’anatocismo nella singola rata, lo stesso peraltro presente nel complesso del mutuo.
Ogni rata, poiché l’interesse è variabile, fa infatti diventare variabile anche la quota capitale del mutuo.
II CTU di parte convenuta fa invece riferimento ad una sola rata, ma occorre, viceversa, aver riguardo al complesso del finanziamento e non soltanto alle singole rate.
Riportandosi, pertanto, all’ultimo capoverso di pag. 3 della presente sentenza risulta un credito di parte attrice pari ad € 28.244,11, dovendo per contro rigettarsi, in quanto non provate, le domande relative ai pretesi interessi usurari, non dimostrati, e alla pretesa manipolazione del tasso Euribor.
(…) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice il piano di ammortamento del mutuo dovrà essere quindi rideterminato nel regime di capitalizzazione semplice, applicando il tasso Bot previsto dall’art. 117 TUB, ed il tasso zero quando il BOT è negativo, condannando altresì parte convenuta alla restituzione a parte attrice, mediante compensazione, della somma maturata al 29 maggio 2024, pari ad € 28.244,11”.



