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Tribunale di Velletri, sentenza del 23 luglio 2025:
“Confrontando il TEG con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia per il terzo trimestre 2008 si rileva il superamento del TSU nell’ipotesi di determinazione del tasso effettivo con inclusione nel conteggio anche dei costi di assicurazione”.
In sintesi, il TEG, includendo il costo assicurativo, risulta pari a 16,982%, superiore al TSU (15,105%) vigente al tempo della stipula del contratto.
(…) ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c.; segue la condanna dell’istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto versato dall’attrice, a titolo di interessi e spese; ai sensi della citata norma, infatti, “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, con ciò giustificandosi la gratuità del prestito.
In merito alla ripetibilità, oltreché degli interessi corrispettivi, anche delle spese (ripetibilità, invero, non specificamente contestata da S.p.A., se non con riguardo all’importo già restituito alla sul quale ci si soffermerà a breve), è sufficiente evidenziare che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria” (v., tra le più recenti, App. Milano, 27 settembre 2024, nn. 2550 e 2552;
nonché Collegio di Coordinamento dell’ABF, decisione n. 12830/18, secondo cui “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”)”.
(…) Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi e degli altri costi del finanziamento, ai sensi dell’art. 1815, comma secondo, c.c., contenuta nel contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione del quinto usuraria
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