Corte d’Appello di Genova e Fideiussioni bancarie, fideiussioni bancarie nulle, art. 1957 c.c., anatocismo bancario, decorrenza domanda concordato preventivo, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, revoca decreto ingiuntivo
Corte d’Appello di Genova, 05 novembre 2025:
“3.1. Il primo motivo di appello è fondato, assorbiti gli altri.
Il Giudice di prime cure, difatti, avrebbe dovuto considerare quale dies a quo della decorrenza del termine di sei mesi di cui art. 1957 c.c. la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, perché è in tale momento che l’obbligazione può dirsi scaduta.
Tale circostanza di desume dall’espresso richiamo operato dall’art. 169 l.fall. all’art. 55, comma 2, l.fall.. L’Art. 169 co. 1 l. fall. dispone infatti che “Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63” e l’art. 55 co.2 l. fall.
Che “I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento”.
In questo senso, di è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato che “In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall’obbligazione fideiussoria, previsto dall’art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l’obbligazione può dirsi scaduta, stante l’espresso richiamo operato dall’art. 169 l.fall. all’art. 55, comma 2, l.fall.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025).
Il motivo è dunque fondato.
Dagli atti di causa risulta che le obbligazioni oggetto del decreto ingiuntivo sono scadute il 16 maggio 2018 – avendo la … presentato in quella data la domanda di concordato preventivo – e che il creditore abbia proposto per la prima volta le sue istanze contro il debitore il 26 novembre 2019, data di iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del (…) e di (…).
Accogliendo l’appello, riforma la sentenza del Tribunale, revocando il decreto ingiuntivo.”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni bancarie nulle
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