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Corte d’Appello di Bari, 16 gennaio 2026 sentenza n. 110:
“Come già si è avuto modo di precisare, la questione è stata recentemente affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale che, pur avendo escluso un vizio di indeterminatezza del tasso per effetto della mancata rappresentazione della formula di calcolo degli interessi sottostante, non hanno potuto fare a meno di osservare che l’applicazione della formula di capitalizzazione composta per il calcolo degli interessi debitori potrebbe comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) che altro non sarebbe che il tasso (espresso in termini percentuali) risultante dall’applicazione della formula dell’interesse composto e che tale difformità, laddove non esplicitata tra le parti, comporterebbe la violazione dell’art. 117 co. 4 TUB secondo cui «i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati», con l’inevitabile conseguenza dell’applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7 della norma citata. Rientra, quindi, nell’accertamento di fatto, rimesso esplicitamente a questo giudice, il compito di verificare se il TAE, nel caso di specie, risulti difforme e superiore al TAN e se tale tasso effettivo sia stato espressamente previsto in contratto, ovvero, in altri termini, se il tasso indicato in contratto sia quello effettivamente applicato.
Orbene, dall’esame della documentazione versata in atti ed esaminata dal CTU con argomentazioni che appaiono immuni da vizi logici e motivazionali, soprattutto a seguito delle risposte alle osservazioni delle parti, e che, quindi, la Corte ritiene di fare proprie, emerge come, rispetto al finanziamento del 21.10.2010, il cui contratto non indicava l’importo della rata che sarebbe stata pagata, l’istituto di credito non aveva dichiarato il regime finanziario applicato all’operazione, ma aveva allegato il relativo piano di ammortamento dettagliando in esse il numero di rate (60), le date di pagamento, la relativa quota capitale (ma non la quota interessi) e la progressione del capitale residuo;
inoltre, l’art. 2 del contratto, prevedeva un TAN del 5,18% nominale annuo per la determinazione degli interessi di preammortamento che, a regime, si sarebbe trasformato nel corso del rapporto sulla base delle variazioni del parametro sottostante dell’Euribor 1 mese tasso 360 aumentato di uno spread pari al 2,90%, rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata scadente l’ultimo giorno del mese immediatamente successivo.
Con riferimento al mutuo fondiario del 24.11.2003, invece, risultava dal contratto che l’importo finanziario dovesse essere restituito in 14 rate semestrali posticipate costanti pari ad €. 48.866,26, che il TAN convenuto dovesse essere stabilito, anche per la fase di preammortamento, nella sua misura iniziale del 3,6% e che tale tasso, a regime, si sarebbe trasformato nel corso del rapporto sulla base delle variazioni del parametro sottostante dell’Euribor a 6 mesi “lettera” aumentato di uno spread pari all’1,35% ed arrotondato allo 0,05 superiore, rilevato dieci giorni prima delle date di aggiornamento.
Tuttavia, così come per il finanziamento, anche rispetto al mutuo non era stato esplicitato né il regime finanziario applicato né era stato allegato il relativo piano di ammortamento.
Risulta, infine, che entrambi i contratti non indicavano il TAE, ma solo il TAN ed il TAEG e che, all’interno del calcolo di quest’ultima voce, confluivano anche i costi addebitati ed addebitabili connessi presenti in entrambi i finanziamenti e puntualmente indicati nei contratti.
Sulla scorta di tanto ed in risposta ai quesiti formulati, il consulente affermava che entrambi i finanziamenti prevedevano un regime di capitalizzazione composto degli interessi, ma che tale circostanza non risultava né poteva desumersi dai contratti e dagli allegati.
Rilevava, poi, che il TAE era stato per entrambi i finanziamenti superiore al TAN indicato.
In particolare, con riferimento al mutuo fondiario del 2003 il TAN era al 3,60% mentre il TAE risultava pari al 3,63%; invece, rispetto al finanziamento del 2010, il TAN era al 3,52% mentre il TAE risultava pari al 3,58%.
Può dunque ritenersi che, nella specie, la discrasia rilevata dal consulente, risolvendosi in una inesatta indicazione del tasso in concreto applicato, che per effetto dell’ammortamento alla francese è superiore al TAN (anche se inferiore al TAEG), si sia tradotta nell’applicazione di un valore su cui non vi è stata espressa pattuizione né accordo tra le parti.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente rispetto ad entrambi i rapporti contrattuali la nullità per violazione dell’art. 117 TUB per non essere stato previsto per iscritto il tasso di interesse applicato, ma soltanto quello nominale, diverso ed inferiore a quello effettivo, con la conseguenza che si rende necessario procedere al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto mediante la sostituzione del tasso BOT indicato dall’art. 117 TUB e con capitalizzazione semplice degli interessi.
(…) Accoglie l’appello limitatamente al secondo motivo e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
– Revoca il decreto ingiuntivo n. /2015 del 23 novembre 2015;
– Dichiara estinto il debito relativo alle tre rate del mutuo fondiario del 24.11.2003;
– in riferimento finanziamento contratto in data 21.10.2010, condanna la e in solido tra loro, al pagamento, in favore della, della minor somma di €. 181.445,23, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
– in riferimento ai titoli cambiari, condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore della somma di €. 2.884,36, oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del tasso effettivo e della capitalizzazione composta
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