Corte di Cassazione, contratti bancari, forma scritta, obbligo della consegna della documentazione contrattuale bancaria, mancata consegna dei contratti, nullità
Corte di Cassazione, 27 febbraio 2025, ordinanza n. 5190:
“(…) tale principio, reso in materia di contratti di intermediazione finanziaria – come stabilito da conformi sentenze di questa Corte – opera anche nella materia dei contratti bancari: «pure in tema di contratti bancari vale la conclusione a cui pervengono le Sezioni Unite allorquando esse hanno evidenziato come il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulti “assorbito”, quindi privo di rilievo, una volta che lo scopo perseguito dalla legge si è raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un ‘esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 c.c. essere inteso, non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa» (…); quindi è infondata la tesi per cui l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale di cui all’art. 117 TUB attiene alla sola fase dell’esecuzione e non alla stipulazione del contratto, confondendosi in tal modo le disposizioni e la ratio dell’art. 117 TUB col diritto alla consegna della documentazione bancaria previsto dall’art. 119 TUB, successivo alla conclusione dell’accordo: infatti secondo questa Corte la disciplina della trasparenza bancaria è «preordinata alla piena conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso associati, sia prima della conclusione del contratto, sia in fase precontrattuale (art. 116) sia in sede di stipulazione del contratto (art. 117) sia nel corso della sua esecuzione (art. 118 e art. 119)» (Cass. n. 24641/2021); pertanto è corretta l’interpretazione della norma invocata fornita dalla Corte d’appello di Bari: (…)”.
Sintesi dell’articolo: Obbligo di consegna documentazione bancaria



