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  • Tribunale di Massa sentenza n. 34 del 08/01/26: Mancanza di un elemento tipizzante del contratto – mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta
20 Aprile 2026

Tribunale di Massa sentenza n. 34 del 08/01/26: Mancanza di un elemento tipizzante del contratto – mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta

Studio Caliendo
giovedì, 05 Marzo 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Massa sentenza n. 34 del 08/01/26: Mancanza di un elemento tipizzante del contratto – mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta

Mancata indicazione del TAE nel mutuo

Tribunale di Massa e banche, Mancanza di un elemento tipizzante del contratto, mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta, capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario Salerno, anatocismo bancario, anatocismo e usura su ammortamento alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, allegazione del piano di ammortamento, indeterminatezza mutuo alla francese

 

Tribunale di Massa sentenza n. 34 del 08 gennaio 26:

“Nel caso di specie, pertanto, il finanziamento deve ritenersi non in contrasto con l’art. 1815 comma II c.c., tuttavia va fatta propria la valutazione del CTU laddove afferma (pag. 26 relazione) “Sempre relativamente al contratto di finanziamento a rimborso rateale, il debito del mutuatario risulterebbe invece rideterminato, rispettivamente in euro 18.058,97 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice epoca iniziale) ed in euro18.005,35 (con applicazione del regime di capitalizzazione semplice epoca finale) nel caso di ricalcolo del rapporto di finanziamento a tasso BOT”.

Come infatti osservano le citate sezioni unite del 2020 e anche il Tribunale di Salerno sopra richiamato (4708/2025 cit):

““La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”e nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “L’analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato; (…) Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto).

Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti.” 

Nello stesso senso Trib. Brescia 3.12.2025 n. 5311:

““In sostanza, pur essendo evidente che non si è in presenza di un piano di ammortamento “all’italiana” – in cui la rata capitale per singola quota è costante – il contratto non specifica le modalità di calcolo della quota parte degli interessi: se in regime di capitalizzazione semplice o composta, né tale emergenza si può ricavare dallo sviluppo presuntivo del piano di ammortamento.

Pertanto l’ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso “B.O.T.” minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti.” 

Si potrà dunque ritenere il credito effettivo dell’opposta pari ad euro 17.904,72 (…).

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza di un elemento tipizzante del contratto – mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composta

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